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ART. 74 Stato ed enti pubblici [n.d.r. ex art. 88] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi

quelli ad ordinamento autonomo, anche se

dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni

di comuni, (2) i consorzi tra enti locali, le associazioni

e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità

montane, le province e le regioni non sono

soggetti all’imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:

a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti

pubblici;

b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali

e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente

a tal fine, comprese le aziende sanitarie

locali nonchè l’esercizio di attività previdenziali e

assistenziali da parte di enti privati di previdenza

obbligatoria. (3)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “le unioni di comuni,“ sono state inserite dall’art. 57,

comma 2-quinquiesdecies, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19.12.2019 n. 157.

(3) Le parole “nonchè l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali

da parte di enti privati di previdenza obbligatoria” sono state aggiunte

dall’art. 38, comma 11, DL 31.5.2010 n. 78, in vigore dal

31.5.2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.

4. April 2025

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