ART. 74 Stato ed enti pubblici [n.d.r. ex art. 88] (1)
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi
quelli ad ordinamento autonomo, anche se
dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni
di comuni, (2) i consorzi tra enti locali, le associazioni
e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità
montane, le province e le regioni non sono
soggetti all’imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali
e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente
a tal fine, comprese le aziende sanitarie
locali nonchè l’esercizio di attività previdenziali e
assistenziali da parte di enti privati di previdenza
obbligatoria. (3)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “le unioni di comuni,“ sono state inserite dall’art. 57,
comma 2-quinquiesdecies, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19.12.2019 n. 157.
(3) Le parole “nonchè l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali
da parte di enti privati di previdenza obbligatoria” sono state aggiunte
dall’art. 38, comma 11, DL 31.5.2010 n. 78, in vigore dal
31.5.2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.
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